Ci sono giorni nei quali le parole hanno un peso diverso. Il 7 ottobre è uno di questi. È il giorno in cui ricordiamo il terribile attacco terroristico compiuto da Hamas e da altri gruppi armati islamici radicali contro Israele, un massacro che ha lasciato dietro di sé vittime, famiglie distrutte e ostaggi. Una ferita che, a distanza di anni, continua a interrogare le nostre coscienze. Ma proprio in giornate come questa serve lucidità. Serve distinguere. Serve evitare che una religione venga confusa con il fanatismo e che milioni di persone vengano giudicate per le azioni di organizzazioni terroristiche. Ed è proprio con questa distinzione che va affrontata anche una vicenda che riguarda direttamente l’Italia e che merita attenzione: la nascita a Padova della Camera Arbitrale Islamica Italiana e la previsione, nel suo regolamento, di un Tribunale Sciaraitico. Partiamo dai fatti.
La Camera Arbitrale Islamica Italiana risulta costituita il 3 marzo 2026 come associazione non riconosciuta. Non è un tribunale dello Stato italiano e non può essere presentata come una nuova magistratura della Repubblica. Si tratta di un organismo privato che si occupa di arbitrato. Eppure, nel suo regolamento, compare una denominazione che inevitabilmente solleva interrogativi: Tribunale Sciaraitico. Il regolamento prevede che l’attività arbitrale possa essere ispirata ai canoni del diritto processuale della Sharia e stabilisce che, in determinate circostanze, il collegio possa fare riferimento ai precetti della Sharia nella decisione della controversia. È proprio questo il punto sul quale non credo si possa far finta di nulla. Perché un conto è la libertà religiosa. Un altro conto è quando una normativa religiosa entra, anche all’interno di un organismo privato, nel meccanismo attraverso il quale vengono risolte controversie tra persone. L’Italia è una Repubblica fondata sulla Costituzione. La libertà religiosa è garantita e deve esserlo per tutti. Ogni persona deve poter pregare, professare la propria fede e vivere le proprie convinzioni religiose. Ma esiste un principio altrettanto importante: la legge dello Stato non può essere sostituita da una legge religiosa. E allora la domanda diventa inevitabile: dove finisce la libertà religiosa e dove comincia il rischio di creare una forma di giustizia parallela È una domanda legittima. Anzi, è una domanda doverosa. Non perché un musulmano sia meno italiano di un altro cittadino. E nemmeno perché chi professa la fede islamica debba essere considerato automaticamente un estremista. Al contrario: proprio perché viviamo in uno Stato libero, dobbiamo poter discutere apertamente anche di ciò che non ci convince. Il problema non è la fede. Il problema è il principio secondo cui una controversia possa essere affrontata facendo riferimento a precetti religiosi. E questo diventa ancora più delicato quando si entra in ambiti che riguardano la famiglia, i rapporti tra donna e uomo, i diritti individuali e l’uguaglianza. Su questi temi non possono esistere due pesi e due misure. Una donna, qualunque sia la sua religione, deve avere gli stessi diritti di un uomo. Un cittadino musulmano deve avere gli stessi diritti e gli stessi doveri di un cittadino cristiano, ebreo, ateo o appartenente a qualsiasi altra confessione. Ed è proprio questo il motivo per cui lo Stato deve vigilare affinché nessun sistema privato, religioso o culturale possa trasformarsi in una realtà percepita come alternativa alla giustizia italiana. Perché il rischio, anche soltanto culturale e sociale, è quello di creare comunità che finiscono per rivolgersi principalmente a regole proprie, invece di riconoscersi pienamente nell’ordinamento comune. E uno Stato serio deve porsi una domanda semplice: può esistere una giustizia diversa a seconda della religione di chi vi ricorre? Io credo di no. L’arbitrato privato è una cosa. La creazione di un sistema che richiama espressamente una tradizione giuridico-religiosa è un’altra. Ed è proprio su questa differenza che sarebbe necessario un confronto pubblico, trasparente e senza reticenze. Non basta dire che tutto avviene volontariamente. La volontà delle parti è certamente fondamentale nell’arbitrato, ma esistono diritti e principi che non possono essere sacrificati. Esistono norme inderogabili. Esiste una Costituzione che viene prima di qualsiasi regolamento privato. E allora è giusto chiedere: quali garanzie vengono offerte? Quali sono i limiti concreti? Come vengono tutelate le parti più deboli? E cosa accade nel momento in cui un principio religioso dovesse entrare in contrasto con un diritto garantito dall’ordinamento italiano? Sono domande che non possono essere liquidate come pregiudizio o islamofobia. Porle significa semplicemente esercitare il diritto di discutere del modello di società che vogliamo. L’Islam è una religione.
Lo Stato è un’altra cosa. E proprio questa distinzione deve essere mantenuta con chiarezza. Il nostro Paese deve essere capace di rispettare tutte le fedi senza rinunciare ai propri principi. Non possiamo accettare l’idea che l’integrazione significhi costruire sistemi separati. Integrare significa vivere insieme nella diversità, ma dentro un quadro comune di diritti e doveri. Significa poter essere musulmani, cristiani, ebrei, atei o appartenere a qualsiasi altra confessione, sapendo però che davanti alla legge siamo tutti uguali. Questo è il vero significato dello Stato di diritto. Il 7 ottobre ci ricorda anche un’altra cosa: quanto possa diventare pericoloso il fanatismo quando l’identità viene trasformata in odio e violenza. Ma proprio per questo dobbiamo evitare ogni generalizzazione. Condannare il terrorismo di Hamas non significa condannare tutto l’Islam. Criticare l’introduzione di riferimenti alla Sharia in un organismo arbitrale privato non significa essere contro i musulmani. Difendere la Costituzione non significa discriminare una religione. Significa, semplicemente, difendere le regole comuni. E l’Italia ha tutto il diritto, anzi il dovere, di chiedere che quelle regole siano rispettate da tutti. Perché una società democratica non può avere una legge per alcuni e un’altra legge per altri. Non può avere una giustizia basata sulla fede di appartenenza. Non può permettere che, accanto alle istituzioni dello Stato, crescano strutture che possano essere percepite come un’autorità alternativa. La questione della Camera Arbitrale Islamica Italiana, quindi, non dovrebbe essere affrontata né con superficialità né con paura. Dovrebbe essere affrontata con la massima serietà. Conoscere i fatti. Leggere i regolamenti. Verificare i limiti. Pretendere trasparenza. E soprattutto ricordare un principio che dovrebbe essere incontestabile: in Italia nessuna religione può essere superiore alla legge e nessuna legge religiosa può sostituire la Costituzione. Le religioni possono essere molte, le culture molte, le identità molte, ma in Italia la legge deve essere una sola. E la legge non può passare da una Camera Arbitrale Islamica
L’islam e la sharia a Padova: quando l’Italia rischia di dimenticare che la legge è una sola 2026
IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2026 2026-10-09 17:41:00
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